Brevi Notizie - GravidanzaOnLine.it

 

L'esperto risponde

A cura di

 

Cdl Maria A. Calabrese

Avv. Maria Teresa Cristallo

Dott.ssa Sarah Dessì

Avv. Alessandra Fagone

Dott.ssa Ines Marchionne

Avv. Barbara Pannarale

Avv. Elena Piscopo

Rag. Cristina Scognamiglio

 

 

La speciale rubrica “Gravidanza: l’esperto risponde”, si dedicherà con particolare attenzione alle varie problematiche che potranno insorgere nel rapporto tra maternità e lavoro (infortunio e maternità, mobbing e maternità, astensione dal lavoro obbligatoria e a rischio, malattia insorta nel periodo, ecc…) curando la parte giuridico normativa, ma non solo…
Questa rubrica, innovativa nel suo genere, vuole essere un punto di riferimento e di orientamento per le donne che, trovandosi in questa situazione, molto spesso devono affrontare la maternità parallelamente alle proprie esigenze lavorative.
Non mancate quindi di farci pervenire i vostri quesiti. Gli esperti dello staff di GravidanzaOnLine.it risponderanno alle domande.
 

 

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Maternità anticipata e due lavori

(11.01.2012 - 19:34)

Sono un'aspirante insegnante che lavora presso un'azienda con un contratto a tempo indeterminato di 40 ore. Per problemi di salute la mia ginecologa mi ha interdetto immediatamente dal lavoro. Mi hanno chiamato per una supplenza di 4 ore in una scuola fino a giugno e ora mi sorge un dubbio: posso accettare le ore a scuola (ovviamente senza prestare servizio perché sono in maternità anticipata)? Accetterei l'incarico solo per maturare punteggio necessario per progredire in graduatoria nei prossimi anni. È possibile accettare il lavoro alla scuola anche rinunciando alla retribuzione? Grazie mille per il suo prezioso aiuto.

Lettera non firmata

Gentile utente, l'art, 508 del Decreto Lgs 297/94 stabilisce le norme che regolano tutte le incompatibilità del docente. Al punto 10 è precisato il divieto del personale docente di accettare impieghi alle dipendenze di privati e ad instaurare rapporti di lavoro subordinati. Pur restando fermo il divieto assoluto per il docente di istaurare ulteriori rapporti di lavoro dipendente, esso è parzialmente ammesso in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time. A questo proposito bisogna far riferimento all'art. 53 del D. Lgs 165/01 che al c.6 esclude dall'applicazione delle incompatibilità di tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro parziale. Pertanto si può concludere dicendo che i docenti a tempo determinato assunti per un orario di lavoro che non superi il 50% dell'orario obbligatorio dei docenti di ruolo, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato dal Dirigente Scolastico. Nessuna incompatibilità sussiste per l'interdizione di maternità, in quanto essa consentirebbe ugualmente di accettare l'incarico e di comunicare contestualmente l'interdizione, senza pregiudicare i vantaggi dei punteggi nella graduatoria che ne deriverebbero. Cordiali saluti.

Consulente D.L. Maria A. Calabrese


Maternità anticipata e due lavori da dipendente

(11.01.2012 - 16:20)

Buongiorno. Sono un'educatrice che lavora per due cooperative sociali differenti. Con la cooperativa che per comodità chiamerò A e con cui collaboro da quasi 10 anni, ho un contratto a tempo indeterminato di 30 ore, mentre con la cooperativa B ho da poco firmato (dicembre 2011) un contratto a tempo determinato della durata di 1 anno per 10 ore settimanali. Dunque in totale lavoro 40 ore a settimana. Ho scoperto di essere incinta e mi si pone una questione. La cooperativa B sono certa richiederà la maternità anticipata per rischio connesso al tipo di lavoro e per impossibilità a spostarmi in altre mansioni, l'altra invece mi consentirebbe di lavorare fino al termine salvo complicazioni legate alla gravidanza che al momento però non sussistono. Nel momento in cui sarò in maternità anticipata per la cooperativa B, posso continuare il lavoro con la coop. A o sono obbligata ad astenermi da entrambi gli incarichi? spero che il quesito così posto sia chiaro. grazie della disponibilità dove solitamente appena si rimane incinte si manda il certificato di maternità a rischio, perche l'azienda non si assume il rischio. Nella seconda svolgo mansione di contabile per una agenzia di assicurazioni. Che fare? Devo per forza andare in maternità a rischio da entrambe o posso lasciarne solo una, dato che la mansione che svolgo prevede la maternità a rischio a differenza dell'altra? Grazie mille

Lettera non firmata

Gentile Signora, nel momento in cui presenterà domanda di congedo per maternità anticipata dovrà astenersi da entrambi i rapporti di lavoro. Le verrà, inoltre, corrisposta una sola indennità di maternità che verrà commisurata all'ultima retribuzione media percepita che, nel Suo caso, potrebbe essere opportunamente quella corrisposta dalla cooperativa A. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Diritto alla retribuzione in maternità anticipata dopo una aspettativa non retribuita

(09.01.2012 - 17:41)

Sono una lavoratrice dipendente con contratto bancario a tempo indeterminato. Nel Giugno 2010 ho iniziato una aspettativa non retribuita, a seguito di una interruzione di gravidanza. Oggi 9 Gen 2012 sono rientrata al lavoro. Tuttavia il medico mi ha suggerito riposo assoluto poiché la mia attuale gravidanza (25a settimana) presenta seri rischi legati ad una ipercontrattilità uterina. Mi chiedo se ci sia un minimo di giorni lavorativi che devo svolgere dopo la lunga aspettativa per aver diritto alla retribuzione di questa maternità (anticipata e obbligatoria), poiché un impiegato del call center dell'inps aveva suggerito che in aspettativa non retribuita il mio diritto alla retribuzione è interrotto, ma non ha saputo dirmi dopo quanti giorni di effettivo lavoro si sarebbe ristabilito. Grazie e cordiali saluti

Lettera non firmata

Gentile Signora, può presentare domanda di congedo per maternità anticipata fin d'ora, essendo sufficiente un giorno lavorativo per ripristinare regolarmente il rapporto di lavoro. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Lavoratrice parasubordinata: come comportarsi?

(16.12.2011 - 13:16)

Buongiorno, ho un contratto a progetto da gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Il mio datore di lavoro mi ha già avvisato che non mi rinnoverà il contratto di lavoro per l'anno prossimo. Sono alla 10 settimana di gravidanza (ho anche la gravidanza a rischio per una patologia importante) e credo che, pur non avendo detto niente personalmente sul mio stato interessante, da qualcuno è venuto fuori e per questo motivo non mi rinnovano il contratto (cosa che invece hanno fatto da 3 anni a questa parte). Ora Vi chiedo: posso in qualche modo mantenere il lavoro chiedendo magari la maternità anticipata oppure la maternità a rischio? Non me ne intendo di queste cose… Oppure non mi resta che lavorare fino alla fine del contratto (31 dicembre 2011) e poi fare richiesta dal 1 gennaio dell'indennità di disoccupazione? Quali altri contributi potrei richiedere considerato anche il fatto che sono una ragazza madre non sposata e questo è il mio primo figlio? Vi ringrazio infinitamente.

Sabrina

Gentile Sabrina, il Suo datore di lavoro può decidere di non rinnovarLe il contratto di lavoro, motivandone la cessazione con la relativa scadenza od ultimazione della prestazione. Appena scaduto il rapporto di lavoro Le spetterà, comunque, l'indennità di maternità che si sostituirà a quella di disoccupazione per l'intera durata prevista dalla legge, purché ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Prepararmi per una maternità dubbi sul contratto!

(13.12.2011 - 11:17)

Salve, con l'arrivare dell'anno stiamo pensando di diventare genitori, quindi mi sto già informando sulla parte burocratica in modo tale da essere aggiornata su tutto e infatti ho un dubbio per quanto riguarda il miei contratti, ne ho due, 1 come dipendente e 1 come collaborazione. Sono commerciale estero e le provvigioni le prendo con il secondo contratto. Con il contratto come dipendente part-time a tempo indeterminato, anche se in realtà lavoro full time. Il mio datore di lavoro comunque in busta paga mi dà lo stipendio come se fosse full time facendo apparire altre voci: "trasferte" per un totale netto di € 1.000,00. La mia domanda è: come verrà calcolata la retribuzione che mi spetta quando andrò (incrociamo le dita) in maternità? Va calcolata sul netto dell'ultima busta paga? Io non volevo chiedere il full time (anche se eventualmente avrei la possibilità) in quanto dopo vorrei lavorare part-time, approfittando che ce l'ho già. La ringrazio per la Sua attenzione e spero che potrà aiutarmi per essere pronta ad affrontare questa bellissima esperienza. Un saluto

Lettera non firmata

Gentile Signora, l'indennità di maternità (anticipata e/o obbligatoria) va commisurata all'ultima retribuzione media giornaliera; ed è generalmente pari all'80% della stessa. L'indennità Le verrà corrisposta tenendo conto della retribuzione quale lavoratrice dipendente, part time, se così risulta dalla Sua busta paga. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Indennità di paternità cocopro

(12.12.2011 - 18:36)

Salve, sono una libera professionista e a gennaio avrò il mio primo bebè! So che non avrò diritto a nessuna indennità, cosa che trovo oltremodo ingiusta: anche se non dipendente la maternità non mi permetterà di lavorare. Mi chiedevo se almeno il mio compagno, il papà, pur essendo un cocopro abbia almeno diritto a tre mesi di indennità e se si con quale percentuale sul reddito. Abbiamo letto nel sito dell'inps che solo in casi di gravità eccezionali: morte, abbandono o infermità fisica della madre, il padre ha diritto al 30 per cento, altrimenti non rientra nell'indennità parentale... spero di aver capito male, perché se cosi fosse lo stato aiuterebbe le famiglie solo in casi tragici e non in una normale funzione famigliare. Potreste darmi qualche delucidazione? Grazie,

Micole

Gentile Micole, Le consiglio di informarsi sulla possibilità di presentare richiesta di assegno di maternità al Suo Comune di residenza. L’assegno di maternità spetta a condizione che il reddito ed il patrimonio posseduti dal nucleo familiare della madre, al momento della data della domanda, non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio. L'assegno dev'essere richiesto entro sei mesi dalla nascita del figlio. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Mancato rinnovo del contratto in gravidanza!

(08.12.2011 - 21:25)

Salve a tutti! La mia situazione è questa: sono un operatore socio sanitario al settimo mese di gravidanza, ero, sino ad una settimana fa, dipendente Asl, con un contratto a tempo determinato durato un anno dal 1/12/2010 al 30/11/2011. Credevo con tutta onestà di avere l'altro anno di rinnovo, ma non è stato così, mi hanno contattata ieri per firmare il TFR (facevo parte di un progetto di lavoro per malati oncologici di durata triennale, ma si son fatti solo due anni, dicono che per il terzo anno non ci sono fondi, perciò anche i miei colleghi rischiano di perder il lavoro il 30/12/2011... vedremo...). Sono stata in maternità anticipata dal 19/08/2011 al 04/12/2011, ovvio che dal 5/12/2011 sono in mat. Obbligatoria (con domanda fatta all'inps quindici giorni prima!). Tutti mi dicevano che non potevano licenziarmi per la gravidanza, io mi ero illusa! Il sindacato mi ha detto che non potevano farlo (BOO!), perciò, quando il bambino avrà 3 mesi e un giorno, si potrà fare ricorso! Ma per cosa? Allora mi chiedo: se ora non ho più il mio lavoro, che amavo tanto :-(, qual è la mia situazione adesso? Devo fare domanda di disoccupazione anche se sono in obbligatoria? E poi è giusto andare a firmare il TFR? E il sindacato dice bene del ricorso da fare dopo?? Sono tanto confusa e non so che fare!!! Grazie a tutti.

Lettera non firmata

Gentile sig.ra, nessuno può obbligare il datore di lavoro al rinnovo di un contratto a tempo determinato, neanche se si sospetti che il non rinnovo sia dipeso dallo stato di gravidanza in cui si trova la lavoratrice. Il contratto a tempo determinato è appunto un contratto a tempo determinato che ha una scadenza naturale, giunta la quale potrà essere rinnovato, ma la legge non può imporlo, lei, quindi, non è stata licenziata, ma semplicemente non si vedrà rinnovare il contratto. Il ricorso può farlo, se crede, ma non ci sono i presupposti, solo la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato non può essere licenziata durante tutto il primo anno di vita del bambino. Cordialmente

Avv. Maria Teresa Cristallo


Da aspettativa non retribuita a maternità anticipata

(08.12.2011 - 01:14)

Buongiorno, lavoro in una azienda privata con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2008, dal 1 giugno 2011 sono in aspettativa non retribuita richiesta da me per motivi personali, con durata un anno, quindi fino a maggio 2012. Sono incinta di 9 settimane con minacce di aborto, ho tutta la documentazione per l'ispettorato del lavoro, il quale mi ha informato che non lavorando da più di 60 giorni, non ho diritto alla maternità anticipata, a meno che non interrompo l'aspettativa rientrando a lavoro per almeno un giorno o facendo almeno un giorno di ferie, la mia domanda è : non sono in buoni rapporti con il datore di lavoro, può rifiutare la mia richiesta di reintegrazione a lavoro e di conseguente ferie per poi mettermi sotto ispettorato? Possono farmi perdere il diritto a percepire la retribuzione nei mesi di gravidanza a rischio? Grazie!!!

Giorgia

Gentile Giorgia, il Suo datore di lavoro non ha il potere di negarLe il diritto al trattamento economico di maternità, che è previsto dalla legge per ragioni di interesse pubblico e non d'interesse privato, delle singole aziende. Un licenziamento intimato a fronte di uno stato di maternità sarebbe illegittimo e, pertanto, nullo. Le consiglio di inviare la Sua richiesta al datore di lavoro con lettera raccomandata a.r., comunicando anche il Suo stato di gravidanza. Una volta ottenuto il reintegro ed il riconoscimento del giorno di ferie, potrà subito presentare all'Ispettorato del Lavoro la documentazione richiesta per il congedo anticipato. Eventualmente si faccia assistere da Patronato o Sindacato. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Maturazione rateo ferie/ROL/tredicesima

(07.12.2011 - 16:01)

Buongiorno. Sono una dipendente di una multinazionale con contratto a tempo indeterminato 7 livello metalmeccanico di 40 ore settimanali (su 5 giorni a settimana). Ho avuto un bambino lo scorso 9 giugno e sto pensando di usufruire da gennaio del congedo parentale frazionato per 2 giorni a settimana (in particolare il lunedì e martedì). Si tratterebbe quindi di un’astensione dal lavoro di 8 giorni al mese. In questo caso l’azienda mi ha però informato del fatto che non maturerò né tredicesima, né ferie, né ROL in quanto per maturare il rateo mensile di tredicesima, ferie, ROL è necessario lavorare per almeno 15 giorni al mese. Trattandosi, come mi è stato spiegato dalla mia azienda, di 15 giorni lavorativi, e considerando che mediamente in un mese ci sono 20 giorni lavorativi, dovrei lavorare praticamente tutto il mese per maturare tale rateo. È corretto? Sapevo di questa questione, ma ho sempre pensato che si trattasse di 15 giorni di calendario e non di 15 giorni lavorativi. Grazie.

Lettera non firmata

Gentile Utente, ritengo che la regola applicata dalla Sua azienda non sia corretta, dovendosi calcolare l'intero mese lavorativo ai fini del computo del congedo parentale frazionato e non solo 20 giorni come Le è stato proposto. In ogni caso Le consiglio di rivolgersi all'Inps che Le fornirà precisazioni al riguardo. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Maternità e due lavori

(06.12.2011 - 15:06)

Buongiorno, sono qui a chiederle un’informazione in merito alla mia situazione. Lavoro presso due aziende con contratti part-time da 4 ore ciascuno, le lavorazioni sono differenti, una rientra tra le lavorazioni a rischio (spostamento di pesi, ecc) l'altra no. Nel caso di richiesta di maternità anticipata, può venire accettata solo per un lavoro o automaticamente viene accettata per tutti e due. La ringrazio, distinti saluti.

Lettera non firmata

Gentile Utente, certamente qualora la Sua domanda di astensione per maternità anticipata, presentata relativamente ad un rapporto di lavoro, fosse accolta dall'Ispettorato del Lavoro, non potrebbe svolgere alcuna altra attività lavorativa. Le rammento che Le verrà corrisposta dall'Inps una sola indennità di maternità, trattandosi di due contratti di lavoro dipendente. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Indennità di maternità. Caso particolare.

(02.12.2011 - 17:26)

Buongiorno, vorrei chiedere alcune delucidazioni poiché sull'argomento in questione non ho ancora ottenuto risposte soddisfacenti. Contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore commercio (impiegata). Sto per uscire da una aspettativa non retribuita durata 2 anni, di cui i primi 4 mesi per motivi privati ed i restanti per malattia del figlio documentata, nato nel gennaio 2009 e tutti e due i periodi sono stati richiesti in base all'Art. 4 Legge 53/2000. Ora sono di nuovo incinta e presto rientrerò in maternità anticipata senza rientrare al lavoro, allo scadere dell'aspettativa non retribuita. Possono licenziarmi? Quale sarà la mia indennità di maternità e su che base potrebbe essere calcolata? Vi ringrazio per la cortese risposta! Buon lavoro

Lettera non firmata

Gentile Signora, allo scadere della Sua aspettativa non retribuita il Suo datore di lavoro non potrà licenziarla a cagione del Suo stato di gravidanza. Tale divieto permane per l'intera durata del primo anno di vita del bambino. In base al decreto legislativo n. 151/2001, artt. 17 e 22, al D.P.R. n. 43/90, art. 7 ed alla circ. Inail n. 48/93, punto 7.1.6., per tutto il periodo del congedo di maternità anticipato, la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione (salvo sia diversamente previsto dal ccnl), comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni). Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita). Cordiali saluti.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Testo Unico n. 151/2001, artt. 17, 22; D.P.R. n. 43/1990, art. 7, 1° comma; Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a.

Avv. Alessandra Fagone


Compatibilità tra gravidanza a rischio e tirocinio universitario

(29.11.2011 - 19:48)

Salve, mi chiamo Simona, complimenti per tutte le informazioni che ci date. Volevo sapere se con una maternità a rischio, contratto cocopro, posso effettuare il tirocinio universitario gratuito e obbligatorio nel mio comune di residenza, in quanto sono a rischio perché per il lavoro devo fare ogni giorno 100 km tra andata e ritorno. Nessuno riesce e darmi una risposta certa. Grazie confido in voi.

Simona

Gentile Simona, ritengo che nel Suo caso l'eventuale "avvicinamento" della sede universitaria presso cui effettuare il tirocinio, rientri nella discrezionalità del Suo datore di lavoro. Le rammento che la domanda di astensione per maternità anticipata segue un iter determinato che si conclude con il nullaosta dell'Ispettorato del Lavoro. Ad ogni buon conto, Le spetterà la sospensione del periodo di tirocinio per tutto il periodo della maternità (sia essa obbligatoria od anticipata). Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Maternità con contratto in sostituzione maternità senza data fine

(24.11.2011 - 14:29)

Salve, le spiego la nostra situazione: mia moglie sta lavorando con un contratto di sostituzione maternità sul quale non è stata indicata nessuna data termine, quindi presumo che sia fino al rientro della collega sostituita, ma ora è rimasta incinta anch’essa. Mi conferma che ha diritto sia alla maternità obbligatoria che a quella anticipata? Il suo contratto scadrebbe qualora la collega sostituita rientrasse al lavoro, vero? In questo caso perderebbe i diritti di maternità? Potrebbe, la collega che sta sostituendo, rientrare in ufficio, interrompendo la sua maternità, anche solo per qualche giorno, solo per far decadere il contratto di mia moglie? (magari dietro richiesta informale della ditta stessa). Grazie per l’attenzione.

Lettera non firmata

Egr. sig., sua moglie ha tutti i diritti di una qualsiasi lavoratrice assunta, in quanto il contratto di lavoro stipulato a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrice in maternità ha comunque tutte le caratteristiche di un qualsiasi contratto, viene solo agevolato il datore di lavoro. Per quanto riguarda una ipotetica interruzione della maternità da parte della lavoratrice che sua moglie sostituisce, nel caso la lavoratrice perderebbe i benefici della maternità, né tanto meno il contratto stipulato da sua moglie può essere interrotto, la lavoratrice deve comunque fare il periodo di maternità obbligatoria senza interruzioni altrimenti andrebbe contro legge sia lei che il datore di lavoro. Cordialmente

Avv. Maria Teresa Cristallo


A quale patronato del lavoro riferirsi?

(23.11.2011 - 15:27)

Salve, io risiedo e lavoro in due differenti regioni. Vorrei sapere a quale patronato del lavoro devo presentare il certificato di gravidanza a rischio. Le notizie che ho trovato in internet fanno riferimento al patronato della regione di residenza. Mi sapreste dare notizie più certe? Grazie per la disponibilità.

Valentina

Gentile Valentina, potrà presentare il certificato di gravidanza attestante le condizioni di rischio all'Ispettorato del Lavoro del Suo Comune di residenza. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Disoccupazione ordinaria dopo maternità anticipata contratto determinato

(20.11.2011 - 12:41)

Buona giornata, avrei una domanda a quale non trovo risposta: Ho avuto un contrato determinato che e scaduto il 30 giugno 2011. Sono entrata in maternità anticipata per gravidanza al rischio in mese di aprile. Come contratto mi è scaduto ho fatto le domande al inps e mi pagano fino al febbraio 2012 la maternità obbligatoria, per i mesi di luglio e agosto mia hanno pagato "maternità al pagamento diretto". Il mio dubbio mi arriva adesso quando sto pensando che dopo il febbraio forse non avrò la disoccupazione! Io non ho fatto la domanda di disoccupazione entro 68 giorni dalla scadenza del mio contrato (30 giugno 2011), pensando che la domanda e il periodo di 68 giorni corrono dal febbraio 2012, quando finirà la maternità! Voglio sapere si dovevo fare la domanda entro 68 giorni dalla data di 30 giugno 2011, o dal febbraio 2012?! Se la mia domanda si deve fare in febbraio, il periodo di maternità si mete in calcolo a la disoccupazione in quelli 52 settimane lavorate in ultimo biennio?! Se non si mettono in calcolo normalmente il biennio si calcola dalla data quando finisce la maternità (febbraio 2012), indietro?! O dalla data di scadenza dell’ultimo contratto 30 giugno 2011 (quindi saranno calcolate quelli 52 settimane dal giugno 2009 al giugno 2011)?! Vi ringrazio per una risposta completa in un breve tempo, così so se devo cercare già il lavoro o posso aspettare che mio bimbo avrà 11 mesi, quando finirà la "presunta" disoccupazione!

Lettera non firmata

Gentile utente, al termine dell'indennità che le sta erogando l'INPS, farà richiesta di disoccupazione, la quale sarà calcolata anche sui contributi figurativi che l'istituto le sta versando durante la maternità. Cordiali saluti.

Consulente D.L. Maria A. Calabrese


Licenziamento durante interdizione anticipata per gravidanza a rischio

(18.11.2011 - 14:05)

Buongiorno, sono dipendente di una struttura privata. Dal giorno 16/11 sono in maternità anticipata per gravidanza a rischio, concessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. Oggi ho ricevuto una lettera di licenziamento da parte del mio datore di lavoro per chiusura attività (scritta il 16/11), ricevuta anche da tutti i miei colleghi. Sapendo che la struttura stava per chiudere mi sono informata, leggendo il decreto legislativo 151 del 2001, nel quale si afferma che in caso di licenziamento per chiusura attività durante la gravidanza a rischio, dovrei percepire il trattamento economico dell'80% dello stipendio. Invece telefonando al numero verde dell'Inps per avere conferma, mi hanno detto che non mi spetta nulla. Vorrei sapere per favore, se ho sbagliato io ad interpretare male ciò che dice il decreto oppure mi hanno informata male all'Inps. Il fatto che il licenziamento sia arrivato prima del termine dei 6 mesi di prova previsti dal contratto (a tempo indeterminato), c'entra qualcosa? Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e per il Vostro lavoro!

Lettera non firmata

Gentile sig.ra, le lavoratrici che hanno ottenuto dalla DPL l'autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro ed il cui rapporto è successivamente cessato possono continuare a percepire la relativa indennità se l'autorizzazione è concessa esclusivamente per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Tale situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e pertanto giustifica l'erogazione del'indennità anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità non può essere corrisposta nelle ipotesi di astensione anticipata dal lavoro che sono strettamente connesse al tipo di attività svolta. Per cui deve vedere il motivo per cui le è stata riconosciuta la maternità anticipata, se il riconoscimento è stato fatto sulla base di una patologia della gravidanza o un incompatibilità con il solo lavoro svolto in quel momento. Appurata la natura della maternità anticipata, potrà chiedere o meno l'indennità di maternità all'INPS. Cordialmente

Avv. Maria Teresa Cristallo


Visite fiscali in maternità anticipata

(17.11.2011 - 10:23)

Buongiorno, ho letto le vostre risposte circa il regime delle visite fiscali in maternità anticipata. In tutte, gli esperti rispondono che durante la maternità anticipata non si è soggetti a controlli (visite fiscali) ma condizione essenziale è che "la richiesta di congedo anticipato sia presentata con un certificato di ginecologo che lavori presso una struttura ospedaliera pubblica". Dunque mi chiedo:qualora la richiesta di congedo anticipato sia presentata con un certificato di ginecologo che NON lavora presso una struttura ospedaliera pubblica, qual è il regime delle visite fiscali in maternità anticipata? ed eventualmente qual è il diverso iter da osservare per usufruire del diritto alla maternità anticipata? Grazie

Lettera non firmata

La maternità anticipata è una condizione diversa dalla malattia, perché una lavoratrice ne possa usufruire vi deve essere l'accertamento della DPL che riconosce il periodo di astensione e prevede la durata dello stesso. Quindi anche in caso di richiesta di astensione dal lavoro proveniente da un ginecologo non appartenente ad una struttura pubblica la richiesta dovrà essere valutata dalla DPL e se riconosciuta valida con autorizzazione all'astensione anticipata, non ci saranno "visite fiscali" di controllo, in quanto, ripeto, la maternità non è assolutamente considerata alla stregua del periodo di malattia. Cordialmente

Avv. Maria Teresa Cristallo


Astensione insegnante sostegno

(16.11.2011 - 21:52)

Salve, sono un'insegnante di sostegno a tempo determinato nella scuola primaria! Ho comunicato lo stato di gravidanza al mio dirigente scolastico, allegando certificazione del mio ginecologo. Ho chiesto il cambio di mansione mi ha risposto che non è possibile, perché dovrò essere sostituita con un supplente e se io rimanessi a scuola (in segreteria ad esempio) il numero dell'organico cambierebbe e lei sostiene che ciò non è legale... Mi invita quindi a chiedere la maternità anticipata. La mia gravidanza non è a rischio, è il lavoro ad essere a rischio e io non ho intenzione di richiedere la maternità anticipata, anche perché so che altre colleghe nella stessa situazione hanno potuto lavorare con altra mansione... Chi ha ragione? A quali normative posso appellarmi? Grazie

Martina

Gentile Martina, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, è tenuto ad allontanare immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio, modificando l’organizzazione del lavoro, ovvero provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile. La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la dipendente perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 D.Lgs 151/02). Qualora, tuttavia, il dirigente scolastico non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, deve darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro che attiva la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto. Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato di medico convenzionato Asl che attesti lo stato di gravidanza e le condizioni di rischio, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che procede all’istruttoria, ed all’autorizzazione all’astensione anticipata nel caso in cui il dirigente scolastico dichiari l’impossibilità allo spostamento di mansione. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Retribuzione durante maternità anticipata Contratto Commercio Terziario

(15.11.2011 - 17:45)

Buongiorno, mia moglie è al 5 mese di gravidanza ed è in maternità anticipata (ispettorato) dal terzo mese a causa di un piccolo distacco della placenta. Vorremmo sapere quale è la retribuzione per la maternità anticipata e quale per quella obbligatoria, considerando che è assunta a tempo indeterminato come impiegata di terzo livello del contratto commercio terziario. È corretto che abbia percepito l'80% e non il 100%? Prima dell'ispettorato inoltre ha fatto diverse assenze per malattia, sempre legate alla gravidanza, ed avendo superato il numero di 3 le sono state pagate al 50%. È corretto anche questo? Restando in attesa di una vostra risposta, Vi ringraziamo anticipatamente.

Marco e Catia

Gentile Marco, la normativa del settore commercio prevede per la malattia, nei primi 3 giorni il 100% della retribuzione giornaliera, il 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° giorno in poi, ma un rinnovo contrattuale del primo aprile 2011 ha introdotto una importante novità, il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni spetta solo per le prime 2 malattie dell'anno solare, alla terza malattia spetta per i primi 3 giorni il 66% che si riduce alla quarta malattia al 50% sempre per i primi 3 giorni. A partire dalla quinta malattia durante lo stesso anno non si percepirà nessuna retribuzione anche in caso di day hospital. Per quanto riguarda la maternità il CCNL commercio prevede una retribuzione del 100% dello stipendio solo durante il periodo di astensione obbligatoria, ovvero nei due mesi precedenti al parto e i successivi 3, per tutto quando non previsto espressamente valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti. Pertanto è corretto che abbia percepito l'80% della retribuzione come sola integrazione da parte dell'Inps. Cordiali saluti

Consulente D.L. Maria A. Calabrese


Ingiuntivo su società senza disponibilità

(15.11.2011 - 11:14)

Salve, sono una dipendente con contratto di apprendistato, settore commercio, dal mese di agosto sono in maternità anticipata a causa di complicanze, la società per cui lavoro a partire da settembre non mi ha più retribuito le mensilità che sono in realtà anticipazioni inps. Dopo essermi recata al dipartimento delle politiche del lavoro e aver sporto formale denuncia (sono in attesa di ispezione che non è obbligata tra l’altro) il datore di lavoro ha comunicato di non disporre di mezzi economici per il pagamento, il legale mi consiglia di far decreto ingiuntivo, ma la società ha acquistato i fabbricati e tutti i beni in leasing e non sono ancora saldati, i conti correnti sono in passivo e la fatturazione bloccata. Qualora dovessi procedere con il decreto ingiuntivo e non trovare liquidità dovrei addossarmi anche i costi dell'azione legale e non ho questa disponibilità. Come posso fare...? L'Inps mi ha comunicato che non essendoci il fallimento non possono effettuare il pagamento diretto a me... il risultato è che non vedrò mai i compensi di maternità... cosa mi consigliate? Vi prego, aiutatemi!!!!

Lettera non firmata

Gentile Signora, Le rammento che per tutti coloro che abbiano un reddito familiare inferiore a € 10.628,16, esiste la possibilità di avvalersi dell’istituto del patrocinio a spese dello stato, anche per il recupero di crediti lavorativi; ciò consente a ogni dipendente che ne abbia i requisiti di scegliersi un avvocato gratis che, senza spese, proponga per suo conto un decreto ingiuntivo o altra azione giudiziale contro il datore di lavoro che non paga. Nei decreti ingiuntivi nascenti da crediti da lavoro si ha un’accelerazione del procedimento: su istanza dell’avvocato, infatti, il decreto viene emesso provvisoriamente esecutivo fin da subito, consentendo così l’avvio immediato di ogni attività volta ad aggredire il patrimonio del soggetto moroso (art. 642 c.p.c.). In carenza di risultato dell’attività esecutiva, ovvero in presenza di pignoramenti negativi, vi sarà la possibilità di proporre istanza di fallimento. La richiesta di fallimento dell’ex datore di lavoro ha, infatti, sia lo scopo di indurre il pagamento sia, in ultima alternativa, il consentire dopo il fallimento l’insinuazione al passivo fallimentare e l’erogazione dal Fondo di Garanzia dell’INPS di almeno una parte del credito maturato. Presso l’INPS esiste, infatti, un Fondo di Garanzia che copre e paga le ultime 3 mensilità ed il TFR dei lavoratori delle imprese fallite che siano state insolventi con i propri dipendenti. Il presupposto per il pagamento da parte dell’ente previdenziale è, appunto, che sia stato dichiarato il fallimento e che il lavoratore presenti istanza di ammissione al passivo fallimentare. La richiesta di erogazione può avvenire anche dando la sola prova di esecuzione negativa sul patrimonio dell’imprenditore. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Disoccupazione con maternità

(12.11.2011 - 11:07)

Sono una lavoratrice dipendente con contratto a tempo determinato (scad. 3 aprile 2012). La mia data presunta del parto è 7 giugno. Ciò significa che il mio diritto alla maternità inizierà il 7 aprile, cioè a contratto scaduto. Mi è stato suggerito di chiedere la disoccupazione ordinaria già dal 4 aprile e dopo qualche giorno fare richiesta per la maternità. Ora la mia domanda è: nel momento in cui la disoccupazione verrà convertita in maternità, finita quest'ultima potrò continuare a percepire la disoccupazione per i mesi restanti? Oppure l'una sostituisce l'altra? Entrambe corrispondono all'80% dello stipendio?

Lettera non firmata

Gentile Utente, l'indennità di maternità sostituisce l'indennità di disoccupazione per l'intera durata del trattamento di maternità - che Le rammento è di 5 mesi, nella formula obbligatoria di 2 + 3 ovvero di 1 + 4 ante e post partum -. La misura dell'indennità obbligatoria è generalmente pari all'80% dell'ultima retribuzione, salvo sia diversamente previsto dal contratto collettivo di lavoro. Una volta terminato il periodo di congedo obbligatorio, potrà richiedere l'indennità di disoccupazione, qualora possieda i requisiti previsti dalla legge. La misura dell'indennità di disoccupazione Le verrà calcolata dall'Inps. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Due maternità?

(11.11.2011 - 14:48)

Salve, lavoro come educatrice scolastica e domiciliare per ragazzi diversamente abili presso una cooperativa. Sono incinta e ho appena ottenuto la maternità anticipata a causa di una minaccia d’aborto. Mi trovo al terzo mese di gravidanza. Oggi ho ricevuto una convocazione per un incarico annuale a scuola di 16 ore settimanali sino al 30/06/2012 come insegnante di sostegno. Come potrei comportarmi? Potrei avere due maternità anticipate, essendo entrambi incarichi part-time? In realtà a me non interesserebbe avere due stipendi, bensì non perdere i 12 punti in graduatoria che avrei accettando l'incarico. Posso farlo oppure devo chiedere l’aspettativa alla mia cooperativa e accettare l'incarico? Esiste una legge di riferimento in questi casi? Si potrebbero dunque tenere due lavori a tempo indeterminato e uno a tempo determinato? Vi sono complicazioni? Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti.

Lettera non firmata

Gentile utente, è possibile avere due contratti di lavoro purché il totale delle ore lavorate non superino le 40 ore settimanali, in quanto si deve tenere conto del diritto del lavoratore a un periodo di riposo di almeno 24 ore, che di regola coincide con la domenica. Ci sono tuttavia delle eccezioni, l’articolo 16 del decreto legislativo 66/03 indica un elenco di attività per le quali il limite settimanale sale a 48 ore. Esistono altresì divieti dettati solo dalla tipologia dei lavori svolti, in quanto in concorrenza tra loro. Cordiali saluti

Consulente D.L. Maria A. Calabrese


Normativa astensione obbligatoria con bimba nata morta

(08.11.2011 - 20:01)

Salve, mi sono registrata al vostro sito, oltre per le notizie utili che date, perché nessuno riesce a interpretare la normativa riguardo all’astensione obbligatoria in quanto la mia bimba è nata morta. Sono un’insegnante a tempo determ. Appena scoperto di essere incinta sono entrata in interdizione per problemi alla gravidanza, correva il mese di febbraio 2011. Data presunta del parto, come da certificato medico, il 06-10-2011. Il 03-08-2011 sono entrata in astensione obbligatoria ma ho partorito anticipatamente il 14-08-2011. La scuola che mi ha offerto un contratto adesso dice che il conteggio dei tre mesi di astensione obbligatoria partirebbero dalla data effettiva del parto e non da quella presunta, per cui dovrei rientrare a lavoro il 15 novembre e non poter usufruire dei gg non goduti. La loro motivazione: non devi accudire la bambina visto che è morta. Ci dispiace. Mi chiedo ma le leggi sono interpretabili? Ero già in astensione obbligatoria quindi il mio è un parto prematuro e non un’interruzione di gravidanza seppur dopo il 180 gg, io ero ben oltre il 180 gg, scusate la ripetizione. Mi sembra un ricatto. Oltre il danno la beffa. Mi prendete a cuore per favore rispondendo al mio “caso anomalo” come lo hanno definito? Vista l’urgenza e la sofferenza di tutti noi per quello che ci è successo mi fareste cosa gradita se rispondeste. Grazie. Dott.ssa

Francesca C.

Gentile Francesca, si considera parto prematuro (con o senza decesso del nascituro) l’interruzione della gravidanza avvenuta oltre il 180° giorno dall’inizio della gestazione e prima della data presunta del parto. In questo caso la lavoratrice ha diritto alla prestazione economica di maternità anche per i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, che si aggiungono, quindi, al periodo spettante dopo la nascita del bambino. Nel Suo caso, pertanto, la data presunta del parto sarebbe stata il 6 ottobre 2011, ma essendosi verificato circa due mesi prima, il periodo di congedo di maternità post-partum sarà dal 15 agosto al 7 gennaio: cioè 3 mesi (dal 15 agosto al 15 novembre). A questi tre mesi si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, che in questo caso sono 52. I migliori auguri.

Avv. Alessandra Fagone


Gravidanza in cassa integrazione

(08.11.2011 - 13:53)

Mi trovo in cassa integrazione da circa un anno fino al 31/12/2011, però attualmente ho bloccato la cassa perché sto lavorando temporaneamente presso un'altra azienda con contratto fino al 20/11/2011. Sono incinta di 13 settimane e da qualche giorno non sto molto bene e ho già prenotato visita dal medico. Qualora il medico mi metta in maternità anticipata secondo voi per me è meglio farla partire dal 21/11/2011, cioè dopo la scadenza di questo contratto temporaneo oppure prima della scadenza di tale contratto? In quale caso risulto più tutelata? Nel caso invece in cui il medico non mi dia la maternità anticipata e la mia azienda originaria a dicembre chiuda, ho diritto alla disoccupazione e al pagamento dei 5 mesi di maternità obbligatoria? Considerate che la data del parto è prevista per metà maggio. Sono comunque più tutelata se entro in maternità avendo ancora un contratto in essere piuttosto che essendo disoccupata?

Lettera non firmata

Gentilissima utente, visti i tempi decorsi, a prescindere dallo stato in essere o meno di un contratto di lavoro, esistono una serie di tutele alle quali potrà fare riferimento. Secondo il Testo Unico, l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal contratto a termine o di cessazione del'attività aziendale cui la lavoratrice è addetta, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia "normale" che "anticipato". Alle lavoratrici gestanti, che all'inizio del congedo per maternità risultano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, spetta il normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità. Nel rinnovarle i miei più cari auguri la saluto cordialmente.

Dott.ssa Sarah Dessì


Contratto a progetto, maternità e dimissioni

(07.11.2011 - 11:08)

Salve, sono una collaboratrice a progetto in congedo parentale; il contratto è stato prorogato di 180 giorni dal committente come da legge alla comunicazione della maternità; tuttavia, ho necessità di dare le dimissioni per continuare ad accudire mio figlio e vorrei farlo prima della fine del congedo parentale. A tal proposito, vorrei sapere se anche in presenza di contratto a progetto, nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del bambino, il preavviso, previsto esplicitamente dal contratto, non è applicabile ed è possibile richiedere l'indennità di disoccupazione. Nel ringraziarvi per la cortese disponibilità, porgo cordiali saluti.

Lettera non firmata

Gentile Utente, la disciplina sulle dimissioni della lavoratrice presentate entro la nascita del bambino non varia a seconda che si tratti di lavoratrice a progetto ovvero dipendente, assunta con contratto a tempo determinato o indeterminato (e pertanto non vi sarebbe obbligo di preavviso). Quanto all'indennità di disoccupazione, Le sarà corrisposta qualora sussistano i presupposti di legge e Lei possieda i requisiti contributivi richiesti. Se avesse dei dubbi Le consiglio di rivolgersi ad un Patronato o direttamente all'Inps. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Medico a tempo determinato

(06.11.2011 - 09:47)

Buongiorno, sono un medico con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 31 gennaio 2011. Attualmente sono alla 14 settimana di gravidanza, non a rischio. Nel momento di scadenza del contratto sarò alla fine del 6° mese. Ipoteticamente il periodo di congedo obbligatorio (che dovrebbe essere dall'inizio ottavo mese se non sbaglio) partirebbe dal 9 marzo 2011. Avevo qualche quesito: 1- nel caso non venisse rinnovato il contratto, se avrò diritto all'indennità di maternità, da parte di chi e per quanto tempo 2- nel caso venisse rinnovato (come da attuali accordi verbali) entro quando devo mandare il certificato per la possibilità di lavorare anche all'8° mese? Grazie mille della cortese disponibilità

Lettera non firmata

Gentile dottoressa, ipotizzo che la data di scadenza del Suo contratto di lavoro sia il 31 gennaio 2012. Orbene, il rinnovo del contratto è nella discrezionalità del datore di lavoro che, tuttavia, non potrà optare per la cessazione del rapporto per ragioni legate al Suo stato di gravidanza. La Sua attività di medico, tuttavia, potrebbe comportare il diritto all'astensione anticipata, trattandosi di potenziale attività di rischio, per ragioni correlate all'insalubrità dell'ambiente lavorativo ed al continuo contatto con agenti patogeni. In tal caso Le converrebbe, laddove ricorressero i presupposti di legge, presentare domanda di congedo per maternità anticipata. Le rammento, infatti, che il trattamento di maternità obbligatoria (che va dai 2 mesi ante partum ai 3 mesi post partum) presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro - che nel Suo caso potrebbe non esserci più alla data di relativa richiesta -. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Gravidanza a rischio e tirocinio

(04.11.2011 - 20:19)

Salve, sono al 5 mese di gravidanza e un mese fa il ginecologo ha ritenuto opportuno mettermi in gravidanza a rischio, per lo stress oltre che dal lavoro (lavoro con ragazzi disabili), anche per il viaggio che tutti giorni effettuavo da sola in macchina, più di 100 km tra andata e ritorno. Sono iscritta all'università e dovrei svolgere un tirocinio obbligatorio gratuito presso un ente pubblico nel mio paese. Ora mi domandavo se fosse compatibile la gravidanza a rischio con un tirocinio universitario gratuito che non mette a repentaglio la salute del mio bambino. Non mi hanno saputo dire niente all'università. Grazie in anticipo

Lettera non firmata

Gentile utente, in riferimento alla Sua domanda non è dato sapere se Le è stata concessa l'astensione dal lavoro per incompatibilità con l'attività lavorativa relativo ai rischi per la sicurezza e la salute derivante dal tipo di lavoro svolto, oppure per rischio abortivo attribuibile esclusivamente al Suo stato di salute. In riferimento alla sentenza della sezione giurisdizionale di Trento n° 21 del 21/04/2008 che ha condannato la dipendente della PA a risarcire il pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da quest'ultima subito, appare in evidente contraddizione la richiesta di astensione anticipata per "gravi complicanze nella gestazione" in quanto non si fa distinzione tra attività lavorative eventualmente compatibili e prive di stress, poiché la evidente ratio legis sarebbe quella di consentire alla lavoratrice che versa in stato gravidanza “a rischio” una situazione di riposo assoluto oppure di riposo relativo, adattabile alle condizioni soggettive, con la connessa e conseguente conservazione di tutte le garanzie personali e patrimoniali collegate alla posizione di lavoro, in quanto l'istituto del congedo costituirebbe garanzia della gravidanza e della maternità da fondare sulla astensione dai doveri tipici di qualsiasi prestazione lavorativa. Accettando di frequentare il tirocinio metterebbe in dubbio uno stato di rischio clinicamente attestato.
L'astensione anticipata dal lavoro, come ogni altra assenza per malattia, non consiste affatto in un diritto che il dipendente può utilizzare a piacimento: infatti, correlativamente alla percezione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, ed in applicazione del principio di sinallagmaticità delle prestazioni, la controprestazione dovuta dal lavoratore assente per malattia si converte nel dovere di curarsi e di non prestare altre attività - ancorché solo assimilabili a quelle lavorative - anche per non aggravare la durata e l'entità della malattia stessa in applicazione sia del principio di cui all'art. 2104 cod. civ.
Recentemente la Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza n. 2466 del 4 marzo 2004, pronunciandosi su un caso analogo ha affermato che: “mentre l'istituto dell'astensione obbligatoria ex art. 4 l. n. 1204 del 1971 è collegato alla normale evoluzione della gestazione e alla necessità di tutela della lavoratrice prima e dopo il parto (non rilevando, dunque per il datore di lavoro lo stato di salute e il comportamento della stessa in tale periodo), l'istituto dell'anticipazione del periodo di interdizione dal lavoro ex art. 5, lett. a,) legge n. 1204 del 1971 trova, invece, la sua ragion d'essere in una patologia della gravidanza che insorga nel periodo precedente all'astensione obbligatoria. Per quest'ultimo istituto assumono, quindi, rilievo non soltanto lo stato di salute della lavoratrice (presupposto per poterlo applicare e per determinarne la durata) ma anche il comportamento tenuto dalla medesima durante l'astensione anticipata, ove sia idoneo ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione”. L'astensione anticipata quindi, non può essere utilizzata quale mezzo per conseguire altri scopi che non siano la cura e la salute propria e del nascituro. Cordiali saluti.

Consulente D.L. Maria A. Calabrese


Maternità e contratto a termine (attività artistica)

(04.11.2011 - 16:27)

Buongiorno. Vorrei domandarle un’informazione riguardo al mio lavoro. Sono una ballerina acrobata e lavoro da alcuni anni sempre con contratto a termine (che durano in media 5 o 6 mesi con una pausa che può variare da 2 a 6 settimane). Il mio ultimo contratto è iniziato il 24/11/10 fino al 18/04/11, non ho potuto accettare un nuovo contratto in quanto dopo un mese sono rimasta in stato interessante. La mia domanda è questa: essendo lavoratrice ENPALS (durante il contratto mi vengono versati 26 contributi al mese ), per legge dovrei lavorare fino al settimo mese per poi andare in maternità, anche se per me sarebbe impossibile per il tipo di lavoro che svolgo. Comunque il mio problema è un altro - dato che purtroppo sono anche in gravidanza a rischio, come mi devo comportare con l’INPS (poiché riguardo nostro lavoro non molti ne sanno qualcosa). In attesa di una vostra risposta, che mi auguro risolutoria, i miei più cordiali saluti.

Sofia

Gentile Sofia, nel Suo caso l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità (circ. Inps - 254/1994), e la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità; qualora, invece, nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile, si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. Se, infine, nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità (circ. Inps - 60/2002). Potrà presentare la domanda di congedo per maternità anticipata o obbligatoria direttamente all'Inps. Si rivolga serenamente all'Inps per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Tempi per richiedere gravidanza a rischio con un contratto a termine

(04.11.2011 - 12:51)

Buongiorno, mi chiamo Silvia, sono incinta dal 30 agosto, poco più di 2 mesi il mio contratto a tempo determinato (settore commercio) scade il 30 novembre. Ho avuto delle perdite, viaggio in treno e la ginecologa vuole darmi la maternità a rischio è vero che ne ho diritto solo entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto? Nel caso in cui andassi in maternità a rischio, il contratto sicuramente scade perché sono contrari alle gravidanze, mi paga l'inps oppure sono incinta da troppo poco tempo? Grazie mille per la disponibilità

Silvia

Gentile Silvia,
mi pare di capire dalle Sue parole che intende chiedere il congedo per maternità anticipata. In tal caso potrebbe pure entrare nel periodo di astensione anticipato prima della scadenza del contratto di lavoro in essere. In caso contrario - qualora Lei risultasse disoccupata da meno di 60 giorni, fruirebbe comunque del trattamento economico di maternità. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


Maternità anticipata a cavallo tra contratto part time e full time

(03.11.2011 - 17:40)

Buonasera. Sono Valentina, scrivo dal Veneto ed ho una bimba di 1 anno e mezzo. Ho un grande dubbio riguardante la maternità anticipata. Spiego il mio quesito: io ho un contratto part-time che scade a fine giugno 2012 e quindi riprenderei il full time a luglio (lavoro come operaia in una fabbrica metalmeccanica e quindi è un lavoro rischioso). Nel caso in cui dovessi rimanere incinta del 2° figlio a febbraio/marzo 2012, come mi verrebbe calcolata la maternità (del primo figlio ho richiesto l'anticipata proprio per il rischio che il lavoro comporta)? L'inps mi ha detto che mi viene calcolata tutta in base al part time. Ma non è che allo scadere del part time anche la maternità viene calcolata full-time? La prego, mi tolga questo dubbio atroce che mi assilla, il desiderio di avere un altro figlio è grande... Grazie.

Valentina

Gentile Valentina,
l'Inps ha risposto correttamente alla Sua domanda. In effetti l'indennità di maternità Le verrà commisurata all'ultima retribuzione percepita - che nel Suo caso è correlata a prestazioni lavorative svolte a tempo parziale -. Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Fagone


      

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