Ancora una sentenza che va a stravolgere quello che era l’impianto originario della tanto discussa legge 40 sulla fecondazione assistita. Stavolta a cadere è il divieto assoluto di selezione degli embrioni senza eccezione.

I giudici della Corte Costituzionale hanno infatti stabilito che non è reato la selezione nei casi in cui sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla legge 194 sull’aborto.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Napoli nell’ambito di un procedimento penale contro un gruppo di medici rinviati a giudizio con l’accusa di realizzare la produzione di embrioni umani con fini diversi da quelli previsti dalla legge 40, effettuando una selezione eugenetica e la soppressione di embrioni affetti da patologie.

Resta, invece, vietata la soppressione degli embrioni frutto di fecondazione assistita. Secondo la Corte costituzionale, “la malformazione dell’embrione non ne giustifica, solo per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani. Per questi non si prospetta, allo stato, altra risposta che la procedura di crioconservazione. L’embrione – dicono i giudici – quale che sia il più o meno ampio riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico“.

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