Con la nuova ordinanza del Ministro della Salute Livia Turco si consente, per la prima volta in Italia, la conservazione delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale per uso autologo, cioè terapeutico personale del nascituro. Destinandone comunque una quota da donare a fini pubblici. Ma la conservazione sarà ammessa solo nei centri pubblici chiedendo alle famiglie un contributo in base al reddito.

Fino ad ora, invece, era possibile conservare il cordone per uso terapeutico personale solo se in famiglia c’erano casi di malattie curabili esclusivamente con l’uso di queste cellule, oppure inviandole all’estero, che continuerà ad essere consentito.

La nuova ordinanza del Ministro della Salute è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio scorso concernente “Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale (file in formato .pdf). Con questa ordinanza, si conferma che l’attività di conservazione del cordone ombelicale è effettuata esclusivamente dalle banche di strutture pubbliche e assimilate.

La conservazione del cordone a seguito di donazioni, senza oneri a carico delle donatrici, è prevista nei seguenti casi:

  • per uso allogenico, a scopo solidaristico;
  • per uso dedicato, al proprio neonato o a consanguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule cordonali;
  • per uso dedicato, nel caso di famiglie ad alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato il trapianto.

L’ordinanza affronta inoltre per la prima volta la possibilità per le donne di conservare il proprio cordone per uso autologo, anche in quei casi in cui il neonato non sia affetto o sia a rischio di contrarre patologie per le quali è già oggi provata l’utilità del trapianto. In proposito l’ordinanza preannuncia un’iniziativa legislativa che disciplini le modalità e le condizioni per la conservazione ad uso autologo del cordone.

L’orientamento del Ministro della Salute, indicato nella stessa ordinanza, è quello di consentire tale possibilità limitatamente ad una quota del cordone, lasciando l’altra parte del cordone ad uso allogenico per fini solidaristici. Ai fine di garantire un principio di equità, è intenzione del Ministro della Salute, far sì che la suddetta disciplina, a fronte del pagamento delle spese di conservazione per la parte riservata all’uso autologo, garantisca comunque fasce di esenzione per reddito.
Fonte: Ministero della Salute

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  • Cordone Ombelicale