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Lo prevedono i commi 331 - 334 della legge 266/2005,
che stanzia complessivamente a sostegno delle famiglie, per questo tipo
d'intervento, 696 milioni di euro.
Le condizioni per poter usufruire dell'assegno di
mille euro, spettante non solo per nati nel 2005 e 2006, ma anche
per i bambini adottati nello stesso periodo, variano a seconda dell'anno
di nascita o di adozione del bambino. La norma, infatti, prevede che il
bonus per i bambini nati o adottati nel corso del 2005 (comma 331) spetti
per ognuno di loro, indipendentemente dalla circostanza che sia il primo o
successivo, mentre, per quanto riguarda il 2006 (comma 332), ne
avranno diritto solamente i figli secondi o successivi per ordine di
nascita nati, ovvero adottati.
Un'ulteriore condizione è legata al reddito
complessivo del nucleo familiare, che non potrà superare l'importo di
50mila euro, riferito all'anno 2004 in relazione al bonus da
attribuire per i nati (o adottati) del 2005, ovvero riferito all'anno 2005
in relazione all'assegno per gli ulteriori figli del 2006. Per quanto poi
concerne la definizione di nucleo familiare, il comma 333 rimanda
all'articolo 1 del decreto del ministero della Sanità 22 gennaio 1993, in
base al quale vi fa parte, oltre ai familiari a carico di cui all'articolo
12 del Tuir, in ogni caso il coniuge, purché non legalmente ed
effettivamente separato. Beneficiari del bonus sono i soli residenti in
Italia, di cittadinanza italiana o comunitaria.
Gli assegni potranno essere riscossi da chi esercita
la patria potestà, previa autocertificazione della condizione
reddituale, la cui formula prestampata è contenuta nella comunicazione
inviata dal ministero. Tali autocertificazioni saranno poi assoggettate a
un controllo di veridicità da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le somme
riscosse, come precisato dalla circolare n. 28/E/2004, in occasione del
precedente analogo provvedimento per gli anni 2003 e 2004, non hanno
carattere reddituale, non concretizzando un'erogazione riconducibile alle
categorie di cui all'articolo 6 del Tuir.
Altra novità della Finanziaria, sempre in tema di
sostegno alle famiglie, è rappresentata dalla possibilità di detrarre -
esclusivamente per l'anno d'imposta 2005 - le spese sostenute dai genitori
per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (comma
335). L'importo massimo della spesa - naturalmente da documentare - su cui
calcolare la detrazione, è di 632 euro annui per ogni figlio. Dal momento
che la detrazione è pari al 19 per cento, lo 'sconto' d'imposta che ne
deriva non potrà essere superiore a 120 euro per ogni bambino iscritto
all'asilo nido.
Marco
Fasolino
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