Anonimo

chiede:

Buongiorno, io ho un contratto di lavoro di commercio a tempo indeterminato dal 2000, a breve rientrerò a lavoro dopo la gravidanza, ma nel punto vendita dove lavoravo mi hanno detto che l’organico è già al completo così e che mi trasferiranno in un altro negozio che però cesserà
la sua attività a fine settembre. Mio figlio ha 10 mesi, quali sono i miei diritti? In caso di reintegro ho la precedenza su altre lavoratrici del negozio dove vogliono trasferirmi?

Gentile Utente,
l’art.17 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, sancisce il diritto per la
lavoratrice, durante e dopo il congedo di maternità: 1) alla conservazione
del posto di lavoro, 2) al rientro nella stessa unità produttiva e 3)
all’assegnazione alle medesime mansioni o a mansioni equivalenti. L’art. 2103
c.c. come sostituito dall’art. 13 della Legge 300/70 prevede, a tutela di
tutti i lavoratori – e a maggior ragione a tutela delle lavoratrici
neomamme – che il prestatore di lavoro sia adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto e che non possa essere trasferito da una unità
produttiva ad un’altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive. Le segnalo alcune interessanti sentenze che hanno deciso
questioni analoghe alla Sua: “la lavoratrice madre può legittimamente
opporsi ad un trasferimento disposto per la soppressione della posizione
lavorativa, avvenuta durante il periodo di astensione dal lavoro per
maternità; non è quindi legittima la reazione del datore di lavoro che
proceda a licenziamento con la motivazione dell’inutilizzabilità della
lavoratrice presso la sede originaria a seguito del disposto trasferimento,
con conseguente reintegrazione nel posto precedentemente occupato” (Pret.
Milano 7/11/96). “Il trasferimento della lavoratrice dopo il rientro per
maternità è illegittimo anche se la gravidanza si è conclusa con la nascita
di un bambino morto” (Trib. Milano 6/7/02). Nel Suo caso è evidente che
l’intimato trasferimento presso altra unità produttiva appare illegittimo e
che Lei ha diritto al rientro nel posto precedentemente occupato e nella
stessa unità produttiva. Tanto più che paradossalmente è il negozio ove
verrebbe destinata che ha difficoltà produttive! Le consiglio di fare
presente al Suo datore di lavoro il diritto alla conservazione della stessa
sede di lavoro ed, eventualmente, di rivolgersi a sindacato di zona.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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