Anonimo

chiede:

Gent.ma Collega,
sono iscritta sia all’albo che alla Cassa Forense dal 2008, sono nella
16.ma settimana di gravidanza ed ho letto che è necessario inoltrare la
domanda per la richiesta dell’assegno di maternità entro il termine
perentorio di 180 giorni dopo il parto.
Ho altresì letto che la base di calcolo di detto assegno sarà la
dichiarazione dei redditi due anni antecedenti alla data dell’evento.
Ora Ti pongo il mio caso specifico… parto previsto metà giugno
2011… pertanto la mia base di calcolo dell’assegno dovrebbe essere la
dichiarazione redditi 2009 (che è stata presentata nel 2010) o
effettivamente quella presentata nel 2009 che però fa riferimento ai
redditi del 2008?
Ti ringrazio per il prezioso consiglio e servizio reso a noi donne.
Cordiali saluti

Gentile Avvocato Katia, le informazioni relative alle prestazioni
assistenziali della categoria sono, come ben saprà, reperibili e
consultabili on-line nel sito della Cassa Forense. Ad ogni buon conto Le
riporto esattamente quanto indicato dall’Ente: “La domanda di maternità deve
essere inoltrata trasmettendo alla Cassa il modulo, debitamente compilato e
corredato dei documenti, indicati nel medesimo. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese
di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio
di 180 giorni dal parto. La misura dell’indennità è pari all’80% di 5/12 del
reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al
verificarsi dell’evento (quindi considerando che l’evento parto avverrà nel
2011, il 2° anno anteriore è il reddito relativo all’anno 2009) . In ogni
caso:l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base
a tabelle INPS vigenti nell’anno del parto (pari ad € 4.554,15 lordi per il
2010); l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo
minimo, di cui sopra (pari ad € 22.770,75 lordi, per il 2010). L’indennità
viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d’acconto del
20%) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e
per i tre mesi di puerperio successivi la data effettiva del parto, per un
totale di cinque mensilità”. Quanto alla modalità di pagamento: “il pagamento
viene eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla
professionista, oppure tramite assegno circolare non trasferibile inviato
presso il suo domicilio fiscale”. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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