Anonimo

chiede:

Salve, sono una ragazza diventata mamma da tre mesi e mezzo. Ho percepito dall’inps nei due mesi precentili il parto e nei 3 mesi successivi l’indennità di maternità in quanto avevo un contratto di lavoro a tempo determinato ormai terminato. Attualmente perciò sono a casa, faccio la
mamma a tempo pieno e non percepisco nessun tipo di reddito, mio marito
(lavoratore dipendente) ha diritto ai permessi per l’allattamento? La circolare inps 118 del 25/11/2009 ha esteso il diritto suddetto anche ai padri le cui mogli sono casalinghe. Questa circolare può essere applicata anche al mio caso dato che temporaneamente non ho lavoro e
quindi faccio la casalinga?
Cordiali saluti

Gentile Elisa, con sentenza n. 4293/2008 il Consiglio di Stato ha stabilito
che i permessi per allattamento fino ad un anno di età del bambino, spettano
anche al lavoratore padre nel caso in cui la moglie sia casalinga. In
particolare è stato affermato che l’espressione madre “non lavoratrice
dipendente” contenuta nell’art. 6 ter l. 9 dicembre 1977 n. 903 (introdotto
dall’art. 13 l. 8 marzo 2000 n. 53) ai sensi del quale “i periodi di riposo
di cui all’art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e
i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore nei
seguenti casi: nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; in
alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente”, deve ritenersi comprensiva anche
della “lavoratrice” casalinga. Con la pronuncia qui massimata, il Consiglio
di Stato, nel confermare la sentenza del TAR Toscana impugnata
dall’Amministrazione, ha statuito, tra l’altro, che i permessi per
allattamento fino ad un anno di età del bambino, spettano anche al
lavoratore padre nel caso in cui la moglie sia casalinga. Ciò, in quanto
l’ordinamento considera la figura della “casalinga” quale lavoratrice e,
pertanto, occorre dare valenza alla ratio della norma che è diretta ad
attribuire al padre lavoratore dipendente permessi per la cura della prole
qualora la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice autonoma e,
ciononostante, dedita ad attività che la distolgono dalla cura del neonato.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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