Anonimo

chiede:

Sono in una difficile situazione famigliare e gioverebbe che io non
tornassi al lavoro ancora per un anno circa. Il mio rientro è previsto il
7 settembre 2009 (mio figlio è nato il 25 gennaio 2009) e il mio
contratto a tempo determinato di un anno scadrà il 31 dicembre 2009.
Ho letto sul sito inps che la maternità facoltativa può durare al massimo
10 mesi quindi scadrebbe il 25 febbraio 2010, c’è la possibilità di
prolungare il mio congedo dal lavoro (anche senza ricevere alcuno
stipendio) oltre questa data?
In questo modo conserverei il mio contratto per il rientro.
Grazie in anticipo per la risposta.

Gentile lettrice,
alla lavoratrice madre spetta un periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro di 5 mesi, suddivisi generalmente in 2 antecedenti il parto e 3
successivi.
Alternativamente, se le condizioni di salute della madre lo consentono,
l’astensione può essere suddivisa in 1 mese antecedente il parto e 4
successi al parto.
Al termine dell’astensione obbligatoria alla lavoratrice spettano altri 10 mesi
di astensione, così detta “facoltativa”.
Successivamente si può chiedere al datore di lavoro di concedere un periodo
di aspettativa.
Le preciso che il datore di lavoro ha la facoltà, e non l’obbligo, di
accordarglielo. In ogni caso, né l’astensione facoltativa, né l’eventuale
periodo di aspettativa, prorogano la scadenza del contratto a tempo
determinato. Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Non ci sono ancora voti.
Attendere prego...

Specializzazione

  • Avvocato