Anonimo

chiede:

La mia situazione è la seguente. Al momento mi trovo in maternità
obbligatoria per due rapporti di lavoro part-time, di cui uno è cessato
a settembre 2009, e l’altro scadrà a luglio 2010. Per entrambi percepisco
l’importo dovuto, per quello cessato a settembre percepisco l’importo
dall’inps, in quanto mi trovo in maternità a rischio da settembre. La data
presunta del parto è 23 maggio, pertanto fino a luglio continuerò a
percepire il dovuto da parte dell’azienda e per il mese di agosto mi verrà
corrisposto dall’inps, sempre ad agosto terminerà anche l’erogazione
dell’indennità inps per il rapporto di lavoro cessato a settembre 2009. La
mia domanda è la seguente? Posso fare richiesta di disoccupazione
ordinaria al termine della maternità obbligatoria? E se si quali sono i
tempi e le modalità? Inoltre l’indennità inps viene calcolata sulla base
dei due rapporti di lavoro o solo sull’ultimo? In tal caso, se venissi
assunta da un azienda con contratto a termine di 1 mese è sufficiente per
poter usufruire della disoccupazione ordinaria? Il conteggio verrebbe in
tal caso fatto su questa ultima retribuzione? Inoltre il periodo di
maternità rientra nel conteggio delle 52 settimane di contributi versati
necessari per accedere alla disoccupazione ordinaria? Ringrazio per la
cortese attenzione.

Gentile utente, l’indennità di disoccupazione viene calcolata sulla base della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo mensile massimo, stabilito per legge. Per ottenere la disoccupazione ordinaria il requisito è di possedere almeno un anno di contribuzione equivalente a 52 ore settimanali versati nell’ultimo biennio; sono considerati utili ai fini dei contributi settimanali anche i periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità. Pertanto ad agosto Lei potrà fare richiesta di disoccupazione ordinaria che sarà calcolata solo sull’ultima attività lavorativa in quanto ha già percepito dall’Inps per il precedente rapporto tutto quello che le competeva. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento (98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa) però si ha diritto all’indennità a partire dall’ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda, o dal quinto giorno successivo se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini stabiliti, pertanto Le consiglio di presentare la domanda il prima possibile previo rilascio al centro per l’Impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità immediata a svolgere un’attività lavorativa. All’Inps andrà redatto il modello DS21, e DS22 (di competenza dell’ultimo datore di lavoro). A nulla servirebbe essere assunta da un’altra azienda perché nella situazione attuale Lei ha diritto a percepire solo la disoccupazione dell’ultimo part-time in quanto deve trascorrere il cosiddetto “anno mobile” (cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data della prima prestazione) prima di poter percepire una seconda indennità. Le ricordo che i disoccupati possono richiedere anche il pagamento degli assegni familiari. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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