Anonimo

chiede:

Buongiorno,
Ho un importante parere legale da chiedere.
La mia azienda (una sola del Gruppo) è in cassa integrazione
straordinaria per cessata attività dal 1 giugno 2009. Tuttavia, io non ho
ancora usufruito di questo vantaggio in quanto per 4 mesi ho utilizzato
la mia maternità facoltativa (ero rientrata al compimento del III mese
del mio bambino nel 2008) e poi avevo 120 gg. di ferie da smaltire. Da
lunedì 10 maggio sarò anche io in CIGS. Durante questo anno purtroppo
ho subito 3 aborti spontanei. Il medico sostiene anche a causa del mio
malessere psicologico per la perdita del lavoro per me molto importante
in quanto mio marito è disoccupato. Ora da metà aprile sono di nuovo
incinta ed il mio ginecologo, visto i trascorsi, mi ha dato il foglio di
maternità anticipata rigorosamente a letto in quanto c’è un altissimo
rischio di perdere di nuovo il bimbo. Io all’azienda non ho mai mandato
alcun dichiarazione di malattia/aborto (diciamo non ho interrotto le
ferie per malattia)…nulla insomma; ma, ora mi consigliano di far valere
un po’ di più i miei diritti. Come mi devo comportare: a cosa ho diritto
per i prossimi 8 mesi + 3 e che percentuale di stipendio mi spetta.
Preciso che lavoro come dipendente a tempo indeterminato da circa 15 anni
in una grande azienda metalmeccanica. Ho sempre versato tutti i
contributi in quanto il mio stipendio di Quadro/funzionario è un po’ più
alto della media.
Vi prego di dirmi cosa devo fare e come comportarmi di fronte all’azienda.
Oggi ufficialmente sono ancora in ferie.
Vi ringrazio tanto.
Cordiali Saluti,

Gentile Barbara, la legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici
dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino.
Qualora tutta l’azienda o il reparto (se dotato di autonomia funzionale) sia
in Cigs, anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sin
dall’inizio dell’interdizione. Nel Suo caso dall’inizio dell’astensione per
maternità sarà sospeso il trattamento Cigs e Lei avrà diritto al trattamento
di maternità richiesto, la cui entità (corrispondente alla retribuzione
piena, se per maternità anticipata) dovrebbe prevalere sulla percentuale
prevista in caso di Cigs. Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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