Anonimo

chiede:

Salve, sono una ragazza di 23 anni e aspetto il mio 2 bambino. Al lavoro
quest’anno ho avuto tanti problemi perché purtroppo sono stata assente
1 mese e mezzo per via di un infortunio. Adesso mi ero fatta male
ad un piede e altri 10 giorni a casa in mallattia. Quindi può immaginarsi
la reazione del datore di lavoro. Io lavoro mezza giornata come commessa e
ho tanta paura a rientrare adesso al lavoro perché allora (dopo
l’infortunio) me l’hanno fatta pagare per tanto tempo di essere mancata
così tanto. Loro non sono neanche ancora a conoscenza del mio stato di
gravidanza, volevo aspettare di consegnare il certificato a dopo le ferie
visto che chiudiamo 3 settimane a luglio. Lei cosa mi consiglia…..? Si può
andare in maternità anticipata per mobbing e stress psicologico che
sicuramente non fa bene neanche al nascituro? Distinti saluti

Gent.ma Sig.ra,
innanzitutto Le faccio i miei auguri per la nuova gravidanza.
Dal Suo messaggio traspare un tono ansioso e preoccupato perché, presumibilmente, Lei lavora in un ambiente poco sereno.
Mi preme precisarLe, tuttavia, che l’astensione anticipata per maternità può venire concessa in due casi ben precisi:
– qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per lo svolgimento della gravidanza (es. lavorazioni a contatto con sostanze pericolose o tossiche) e la lavoratrice non possa venire adibita ad altre mansioni/lavorazioni;
– qualora sopraggiungano complicanze tali da rendere impossibile il prosieguo dell’attività lavorativa (attività contrattile o altre patologie della gravidanza o del feto).
Il soggetto che deve attestare la sussistenza di uno dei due requisiti è un medico ginecologo operante in strutture pubbliche (ospedali o consultori ASL) oppure il medico del lavoro (qualora la tipologia aziendale necessiti di tale figura).
Premesso questo, solo il Suo medico ginecologo potrà valutare se e quanto l’ambiente in cui Lei lavora possa essere pregiudizievole per la continuazione della Sua gravidanza e, nel caso, Le rilascerà apposito certificato medico con il quale Lei dovrà recarsi presso la Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere l’astensione anticipata dal lavoro.
In secondo luogo Le ricordo che la lavoratrice in gravidanza è tutelata dal licenziamento dal momento in cui viene a conoscenza dello stato di gravidanza (e quindi anche prima di averlo comunicato al datore di lavoro, purché dimostri che lo stato di gravidanza sia antecedente alla data del licenziamento) sino al compimento dell’anno di vita del bambino.
Il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o madre di un bambino inferiore all’anno di vita è, pertanto, nullo.
Non posso essere io a dirle cosa sia meglio fare; di sicuro mi sento di consigliarLa in primo luogo di parlare col proprio ginecologo che potrà valutare la sussistenza della necessità dell’astensione anticipata e, in secondo luogo, di comunicare immediatamente al Suo datore di lavoro il Suo stato di gravidanza.
La saluto cordialmente e Le faccio i miei migliori auguri.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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