Anonimo

chiede:

Ho una situazione delicata da sottoporvi. Lavoro oramai da 4 anni come
dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato ed ultimamente ho
accettato un contratto co.co.pro. con durata di 3 mesi (forse
rinnovabili). Si tratta di 2 lavori completamente diversi: nel primo caso
trascorro l’intera mattinata in piedi (senza possibilità di trasferimento
ad altre mansioni) e sono sottoposta a situazioni pesanti sia dal punto di
vista fisico che dal punto di vista psicologico; nel secondo caso si
tratta invece di un lavoro leggero, piacevole e che svolgo per la maggior
parte del tempo seduta comodamente in poltrona. La mia ginecologa (causa
precedente gravidanza difficile) vorrebbe in via cautelativa evitare che
svolga il lavoro “pesante” e per troncare discussioni e per non sembrare
un’approfittatrice invece della gravidanza a rischio ho chiesto
un’aspettativa non retribuita per 3 mesi dal primo lavoro giustificandola
con la motivazione dell’incarico co.co.pro. La mia domanda è la seguente:
se allo scadere dei 3 mesi di aspettativa dovesse ancora profilarsi un
situazione a rischio la mia eventuale domanda di astensione dal lavoro a
tempo indeterminato comporterebbe la perdita anche del co.co.pro? Fermo
restando che non metterei mai a repentaglio la salute del mio bambino se
il co.co.pro. si rivelasse anch’esso un problema. Grazie per la cortese
risposta.

Gentile Signora,
Lei è titolare di due diversi e ben distinti rapporti di lavoro. Un rapporto
di lavoro dipendente a tempo determinato e a tempo parziale ed un rapporto di
lavoro parasubordinato, fiscalmente assimilabile al lavoro subordinato ma
giuridicamente assimilabile al lavoro autonomo.
La tutela della maternità è differente nelle due tipologie di lavoro, anche e
soprattutto per quanto riguarda la maternità anticipata: nel caso di lavoro
dipendente la lavoratrice deve astenersi dal lavoro e lo stesso datore di
lavoro non può accettare sul luogo di lavoro la lavoratrice posta in astensione
anticipata (ma anche obbligatoria). Nel caso, invece, del lavoro
parasubordinato, nessuna norma vieta che la lavoratrice continui a prestare la
propria attività lavorativa sebbene, a rigor di logica, se una donna è stata
posta in maternità anticipata per complicanze della gestazione, sarebbe
opportuno e necessario che la stessa osservi riposo e si astenga dal lavoro.
Quindi, per rispondere alla Sua domanda: qualora lei dovesse venire posta in
maternità anticipata, Lei dovrebbe astenersi dal praticare l’attività
lavorativa come lavoratrice dipendente, in quanto è su questa tipologia di
rapporto di lavoro che interviene la tutela maggiore della lavoratrice gravida
e madre, mentre Lei potrebbe tranquillamente continuare a svolgere attività di
co.pro.co percependo regolare compenso.
Le rammento che, sebbene per entrambe le tipologie di lavoro sia prevista
l’erogazione dell’indennità di maternità, non è possibile che Lei ne fruisca
doppiamente: pertanto Lei presenterà domanda di maternità come lavoratrice
dipendente e, qualora le Sue condizioni di lavoro glielo permetteranno,
continuerà a svolgere l’attività di lavoro parasubordinato percependo il
compenso. Qualora invece, causa complicanze della gestazione, dovesse
risultarLe impossibile svolgere anche l’attività di co.pro.co, Lei non avrà
diritto a percepire alcun compenso ma il Suo contratto di collaborazione verrà
“congelato” nella sua decorrenza per il periodo di maternità.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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