Anonimo

chiede:

Buongiorno,
vorrei avere delle informazioni sulla maternità obbligatoria. Sono una lavoratrice dipendente a cui scadrà il contratto ad inizio marzo 2019. Se dovessi scoprire di essere incinta nel mese di febbraio potrei informare l’azienda per la maternità? È possibile percepire inizialmente la disoccupazione e poi dal settimo mese di gravidanza al terzo mese post parto avere la maternità per poi tornare alla disoccupazione? Grazie mille!

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buonasera,
non sussiste alcun obbligo di informare il datore di lavoro in merito alla gravidanza, se non nei termini di legge di astensione obbligatoria dal lavoro. La scelta di informare il datore di lavoro è quindi una scelta volontaria e non imposta dalla normativa.
Lo stato di gravidanza, ad ogni modo, non impedisce la scadenza e, quindi, la risoluzione del contratto a termine.
Ad ogni modo potrà beneficiare dell’indennità di maternità anche qualora sia destinataria della NASpI: la lavoratrice beneficiaria dell’indennità di disoccupazione avrà pertanto pieno diritto di percepire l’ordinaria indennità di maternità in sostituzione del trattamento di disoccupazione. Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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