Anonimo

chiede:

Salve, sono una docente precaria al 6° mese di gravidanza. Lo scorso anno
scolastico ho lavorato dal 11/09/2009 al 30/06/2010. In luglio e agosto
non ho avuto diritto a nessun tipo di indennità di disoccupazione perché
non avevo nessun contributo settimanale prima di giugno 2008. La mia
maternità obbligatoria dovrebbe partire il 25/09: che cosa accadrà se a
quella data non avrò ottenuto nessun contratto? Senza contratto, non avrò
diritto a nessun tipo di indennità di maternità, anche se lo scorso anno
ho lavorato da settembre a giugno? E se il contratto dovesse partire più
avanti (ad esempio ad ottobre), potrei recuperare in seguito i giorni non
goduti di maternità obbligatoria?
Spero possiate aiutarmi.
Grazie per l’attenzione e la disponibilità.

Gentile Elisa, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21121 del 2 ottobre
2009, ha modificato i termini di presentazione della domanda di indennità
per maternità per le lavoratrici gestanti disoccupate, stabilendo che è
possibile richiedere tale indennità anche qualora siano trascorsi più di 60
gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La sentenza è stata emessa in
seguito ad una pronuncia di respingimento di una domanda all’INPS presentata
per ottenere l’indennità di maternità da parte di una dirigente licenziata
pochi giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. L’Ente
previdenziale, infatti, aveva ribadito che secondo la Legge 30 dicembre 1971
n.1204, modificata dalla Legge 53/2000, è possibile chiedere l’indennità di
maternità obbligatoria entro 60 gg dalla risoluzione del contratto e quindi
alla lavoratrice madre disoccupata, i cui termini della scadenza
contrattuale superavano i 60 gg prima dell’entrata in obbligatoria, spettava
solo l’indennità di disoccupazione, senza poter fruire dell’astensione
obbligatoria. Tale sentenza, invece, permette ora alle lavoratrici gestanti
di poter usufruire dell’indennità di maternità anche se il contratto di
lavoro ha avuto termine oltre i 60 gg., riconoscendo il diritto a riscuotere
l’indennità di disoccupazione alla fine della maternità. Tale beneficio
viene concesso anche alla lavoratrice gestante che, pur non avendo i
requisiti per riscuotere la disoccupazione ordinaria, entra nel periodo di
maternità obbligatoria dopo 180 gg dalla risoluzione del contratto di lavoro
e purché abbia versato 26 settimane di contributi nell’ultimo biennio.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Non ci sono ancora voti.
Attendere prego...

Specializzazione

  • Avvocato