Anonimo

chiede:

Buongiorno, vorrei avere delle informazioni sulla situazione di mia
moglie:
lavora con un contratto interinale/somministrazione durata di 3 mesi con
scadenza febbraio 2011 ed e’ in stato di gravidanza con termine luglio
2011 ed esiste la possibilità che le venga concessa la maternità
anticipata
in quanto ha avuto in precedenza una gravidanza con aborto spontaneo al

mese. Nel caso appunto che le venga concessa la maternità anticipata già
a partire da gennaio, vorrei sapere se alla scadenza del contratto cioè
febbraio 2011 questo terminerà oppure se sarà tutelata e di conseguenza
se
la società interinale non potrà licenziarla e se avrà quindi diritto al
percepimento dell’indennità di maternità. In questo caso, a quanti mesi
di
indennità di maternità avrà diritto? E poi cosa succederà al suo
contratto
interinale? Quando terminerà definitivamente? E poi, al termine
dell’indennità di maternità, è possibile poi chiedere la disoccupazione?
Per quanto ne avrà diritto? Ringrazio in anticipo per le delucidazioni
che riceverò e saluto cordialmente.

Preg.mo Utente, con il contratto di lavoro interinale si instaura un rapporto
di lavoro tra: l’impresa fornitrice, l’impresa utilizzatrice ed il
lavoratore o la lavoratrice. L’impresa fornitrice assume il lavoratore con
contratto per prestazioni a carattere temporaneo: a tempo determinato per
la durata della prestazione lavorativa richiesta dall’impresa utilizzatrice;
o a tempo indeterminato. L’impresa fornitrice è inquadrata nel settore
terziario e sono a suo carico gli obblighi contributivi e previdenziali,
oltre a quelli retributivi. Il lavoratore, se assunto dall’impresa
fornitrice a tempo indeterminato, riceve da questa per i periodi di attesa
all’assegnazione ad un’impresa utilizzatrice, un mensile di disponibilità.
Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato dall’impresa fornitrice sono
soggette alla normativa e alle disposizioni previste per le lavoratrici del
commercio. La certificazione medica di gravidanza deve essere inviata oltre
che all’INPS anche all’impresa fornitrice in qualità di datore di lavoro.
Per i rapporti a tempo indeterminato la misura dell’indennità di maternità
varia a seconda del periodo in cui si colloca l’evento. Se l’astensione
obbligatoria si verifica durante il rapporto di lavoro e continua anche
successivamente alla cessazione del rapporto, o inizia durante il periodo di
attesa all’assegnazione lavoro, la misura dell’indennità di maternità sarà
comunque pari all’80% dell’indennità di disponibilità. Se, invece, a causa
della maternità, la lavoratrice non ha potuto prendere servizio presso la
nuova impresa utilizzatrice, per il calcolo dell’indennità di maternità si
prende a riferimento la retribuzione che avrebbe percepito se avesse
lavorato. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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