Anonimo

chiede:

Salve, percepisco la disoccupazione da novembre dopo un contratto
terminato il 30/09/2008 a gennaio 2009 mi sono accorta di essere in attesa
ora sono alla 22 settimana di gravidanza a rischio, il 17 luglio entro in
maternità obbligatoria, come mi devo muovere con l’inps? A che cosa ho
diritto? Grazie

Gentile utente, l’art. 24 del D. Lgs 151/2001 sancisce il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche per quelle gestanti che si trovino all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate, purché tra l’inizio della sospensione dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Qualora il congedo di maternità abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni, come nel suo caso, il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che alla data del congedo di maternità Lei risulti in godimento del trattamento di disoccupazione. Ovviamente il trattamento economico di disoccupazione viene sostituito dall’indennità di maternità. Non è dato sapere dalla sua lettera se Lei percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, in quest’ultimo caso pur non risultando alcuna disposizione ufficiale da parte dell’INPS, l’istituto ha ritenuto di non accogliere le domande. Pertanto Le consiglio di inoltrare la sua domanda all’Inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da certificato medico rilasciato dall’ ASL locale, attestante data di inizio e DPP, l’istituto provvederà d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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