Flavia

chiede:

Buongiorno, avrei bisogno di capire i diritti esatti e cosa si intende per astensione continuativa dall’attività professionale, per la donna avvocato che sia stata posta in gravidanza a rischio e tutto quanto concerne i diritti ed obblighi scaturenti dall’esenzione codice M50, riferitamente alla professione autonoma di avvocato e quindi alla Cassa Forense. Grazie mille

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buonasera,
in caso di gravidanza a rischio la Cassa Nazionale Forense riconosce, su istanza dell’interessato ex art. 14 del nuovo Regolamento dell’assistenza, un’indennità di assistenza. Per poter beneficiare di predetta indennità occorre che l’avvocato sia stata costretta a riposo assoluto per almento 61 giorni a causa di malattia o infortunio. L’indennità verrà poi erogata o negata sulla base della relazione del medico legale o dello specialista nominato dal delegato distrettuale.

L’indennità di assistenza è cumulabile ma non sovrapponibile con l’indennità di maternità: l’assoluta impossibilità di svolgere l’attività lavorativa sarà cioè indennizzata solo fino a due mesi prima del parto, data dalla quale decorre l’indennità di maternità.
Quanto alle prestazioni specialistiche di cui può beneficiare in virtù del codice di esenzione M50 Le consiglio di visitare la relativa pagina web del Ministero della Salute, dove potrà consultare anche la normativa di dettaglio.

Per maggiori informazioni Le consiglio anche di rivolgersi direttamente alla Cassa Forense (assistenza e servizi per l’avvocatura).
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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