Anonimo

chiede:

Ho avuto un’interruzione di gravidanza al settimo mese, il mio piccolo
non ce l’ha fatta, oltre al trauma ora devo affrontare il congedo per
maternità in particolare il datore di lavoro, l’INPS il medico tutti mi
dicono che devo prendere i fatidici 5 mesi, non voglio assolutamente
stare a casa tutto quel tempo. Il mio medico mi dice che fisicamente sono
ok ed io ho bisogno di tornare alla normalità, chiedo aiuto.

Gentile Pam, il Ministero del lavoro ha espresso parere negativo in merito
alla possibilità di adibire al lavoro una lavoratrice durante il periodo di
interdizione obbligatoria post partum, previsto anche nel caso di
interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della
gestazione. L’articolo 12, comma 1, del Dpr n. 1026/1976, tuttora vigente,
definisce “aborto” l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza,
che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione. Ciò sta
a significare che un’interruzione di gravidanza avvenuta dal 180° giorno in
poi è da considerarsi a tutti gli effetti “parto” come espressamente
indicato al comma 2 e di conseguenza il successivo trattamento normativo ed
economico è sottoposto alla relativa disciplina di riferimento, come anche
indicato nelle circolari Inps n. 134382/1982 e n. 139/2002, in quanto tale
stato non è strettamente legato alla maternità vera e propria (v. Cass.
civ., sez. lav., n. 1532/1993). Nel Suo caso, dunque, opererà Il divieto di
essere adibita ad attività lavorativa secondo l’Art. 16 Dlgs n. 151/2001,
durante i tre mesi dopo l’interruzione di gravidanza avvenuta oltre il 180°
giorno. I giorni si conteggiano dal giorno successivo al parto (espulsione
del feto). I migliori auguri.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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