Con la nuova ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 1 marzo 2009, recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, rimane in vigore la possibilità di esportare presso una struttura estera a proprie spese il sangue di cordone ombelicale prelevato al momento della nascita del proprio figlio e conservarlo ad uso personale, pur se tale attività di conservazione ad uso autologo presenta rilevanti incertezze scientifiche relative alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future. Per ottenere il nulla osta all’esportazione è necessario svolgere le procedure previste dall’Ordinanza e quindi eseguire, entro l’ultimo mese di gestazione, gli esami infettivologici previsti, richiedere alla Direzione sanitaria sede del parto, previo accordo, il rilascio della certificazione prevista ed effettuare il counselling con il Centro Nazionale Trapianti. In particolare, la richiesta di esportazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo e contenere le seguenti informazioni e documentazione:

  • a) generalità e dati anagrafici dei genitori richiedenti;
  • b) Paese e struttura di destinazione;
  • c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;
  • d) data presunta del parto;
  • e) idonea certificazione redatta dalla Direzione sanitaria della struttura sede del ricovero, dove viene raccolto il campione, attestante: la negatività ai markers infettivologici dell’epatite B, C e dell’HIV, eseguiti sul siero materno nell’ultimo mese di gravidanza la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali;
  • f) documentazione attestante l’avvenuto counselling. La richiesta di autorizzazione all’esportazione deve pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio VIII – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, entro i tre giorni lavorativi utili precedenti la data presunta del parto.

In Italia non è consentita la conservazione per uso unicamente autologo cioè personale del sangue del cordone ombelicale, tranne nei casi in cui sia presente, tra i consanguinei del nascituro, una patologia per la quale è riconosciuto clinicamente valido ed appropriato l’utilizzo terapeutico delle cellule staminali del sangue da cordone ombelicale.

In tale caso si tratta di ‘donazione dedicata‘ e le cellule staminali, conservate gratuitamente nelle banche italiane, sono ad esclusiva disposizione del soggetto al quale sono state dedicate in ragione della sua patologia.

Le disposizioni vigenti nel nostro Paese consentono la conservazione delle cellule staminali da sangue cordonale per uso dedicato al neonato o ad un consanguineo presso le banche di sangue placentare esistenti sul territorio nazionale, qualora ricorrano determinate condizioni:

  • patologie in atto presenti nel neonato o in un consanguineo al momento della raccolta e trattabili con le cellule staminali;
  • famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale.

La conservazione del sangue cordonale per uso dedicato al neonato, a un consanguineo con patologia in atto o in quei casi, previsti dalle disposizioni vigenti, di famiglie a rischio di avere figli con malattie genetiche, è autorizzata dalle Regioni previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico.

=> Donazione delle cellule staminali

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Categorie

  • Cordone Ombelicale